Statuto

ORGANIGRAMMA dell’Associazione (2015-2018):
PRESIDENTE – Dott. Giacomo De Falco
VICE-PRESIDENTE – Dott. Giuseppe Aulicino
SEGRETARIA – Dott.ssa Daniela Martucci
CONSIGLIERE – Dott.ssa Carlotta Barba
CONSIGLIERE – Dott.ssa Antonietta De Falco
CONSIGLIERE – Dott.ssa Noemi Nostro

ORGANIGRAMMA dell’Associazione (2019-2024):
PRESIDENTE – Dott. Giacomo De Falco
VICE-PRESIDENTE – Dott. Giuseppe Aulicino
SEGRETARIA – Dott.ssa Daniela Martucci
CONSIGLIERE – Dott.ssa Antonietta De Falco
CONSIGLIERE – Dott.ssa Noemi Nostro

NUOVO STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata) 

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione:

Progetto Terra”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Gragnano (NA) e con durata illimitata.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria. 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  5. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  6. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  7. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  8. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  9. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  10. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  11. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  12. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  13. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  14. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  15. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  16. s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  17. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  18. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  19. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  20. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 244;
  21. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Coerentemente con le attività di interesse generale, l’associazione si propone come scopo principale lo studio, la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, sociali, artistiche e culturali in Italia e all’estero.

Per il raggiungimento dei propri fini, Progetto Terra intende promuovere attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, corsi e campi studio per bambini, ragazzi e adulti, laboratori didattici, laboratori di promozione alla lettura, ecc.), attività di formazione (corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, seminari, stages per scuole, università o privati), attività editoriali (pubblicazione di giornalini, bollettini, libri, guide, opuscoli, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di blog, siti web e pagine dedicate sui principali social network, per divulgare contenuti e appuntamenti delle iniziative e dei corsi promossi e organizzati), attività di ricerca (progetti scientifici, tecnologici e culturali di ricerca, sviluppo e valorizzazione anche in collaborazione con altre associazioni, cooperative, società ed enti, pubblici o privati, fondazioni, federazioni, privati cittadini, scuole, università, escursioni su campo), attività culturali che riguardino la sfera sociale e legislativa (iniziative sulla legalità, la conoscenza delle istituzioni, l’educazione civica, la storia, la geografia locale, nazionale e internazionale, l’informatica, la comunicazione, la salute, l’alimentazione, la difesa dell’ambiente, l’economia della natura, l’economia domestica, l’ecologia, la biologia, la geologia, la meteorologia, l’oceanografia, l’astronomia, la botanica, la fisica, la chimica e tutto ciò che sia culturalmente rilevante), analisi territoriali sullo stato dell’ambiente (analisi d’impatto, monitoraggi e consulenze ambientali, consulenze nella gestione dei rifiuti, attività di censimento e monitoraggio del patrimonio arboreo secolare e monumentale), concorsi  (fotografici, letterari, artistici, scientifici, naturalistici), attività legate al turismo sostenibile (realizzazione di itinerari naturalistici, escursionistici e storico-culturali, campi lavoro e/o vacanze per bambini, ragazzi e adulti, attività di avvistamento cetacei, tartarughe, uccelli), attività artistiche (teatro, musica tradizionale, locale, nazionale e internazionale), scambi culturali internazionali, attività a sostegno di agricoltura ed artigianato (nel campo tessile, dell’oreficeria, della ceramica, della lavorazione e intarsio del legno, della lavorazione di prodotti alimentari, della cucina, della pasticceria, degli antichi mestieri, dei prodotti tipici e delle eccellenze locali), attività sportive (escursioni, passeggiate, immersioni subacquee, snorkeling, trekking, lezioni teoriche e pratiche di vela, partecipazione a competizioni dilettantistiche), gestione e allestimento di musei, mostre, fiere, attività ricreative per soggetti svantaggiati e non, attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (se nominato);
  • Revisore legale (se nominato);

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’assemblea può deliberare la nomina dell’ Organo di Controllo. L’Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e approvato dall’assemblea straordinaria il 11 Marzo 2019.

 

————————————————————————————————-

STATUTO 2013-2019
ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata PROGETTO TERRA con sede in Gragnano (NA), Via Roma 85. PROGETTO TERRA è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2 – ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione si propone come scopo principale lo studio, la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, sociali, artistiche e culturali in Italia e all’estero.
L’associazione PROGETTO TERRA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, corsi e campi studio per bambini, ragazzi e adulti, laboratori didattici, laboratori di promozione alla lettura, ecc;
• Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, seminari, stages per scuole, università o privati che prevedano attività teoriche e/o pratiche;
• Attività editoriale: pubblicazione di giornalini, bollettini, libri, guide, opuscoli, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di blog, siti web e pagine dedicate sui principali social network, per divulgare contenuti e appuntamenti delle iniziative e dei corsi promossi e organizzati;
• Attività didattiche, progetti scientifici, tecnologici e culturali di ricerca, sviluppo e valorizzazione anche in collaborazione con altre associazioni, cooperative, società ed enti, pubblici o privati, fondazioni, federazioni, privati cittadini, scuole, università, che possano prevedere attività teoriche e pratiche nei locali dell’associazione o in quelli messi a disposizione del fruitore o locati o concessi in uso gratuito, escursioni su campo;
• Attività culturali che riguardino la sfera sociale e legislativa come, ad esempio, iniziative sulla legalità, la conoscenza delle istituzioni, l’educazione civica, la storia, la geografia locale, nazionale e internazionale, l’informatica, la comunicazione, la salute, l’alimentazione, la difesa dell’ambiente, l’economia della natura, l’economia domestica, l’ecologia, la biologia, la geologia, la meteorologia, l’oceanografia, l’astronomia, la botanica, la fisica, la chimica e tutto ciò che sia culturalmente rilevante;
• Esecuzione, anche per conto di terzi, di analisi territoriali sullo stato dell’ambiente e sull’inquinamento di un sito/area, di analisi d’impatto, monitoraggio e consulenza ambientale, di consulenza nella gestione dei rifiuti, attività di censimento e monitoraggio del patrimonio arboreo secolare e monumentale, e quanto altro rientri tra le competenze delle professionalità insite nell’associazione, sempre nel rispetto dei suoi fini e delle normative di legge vigenti;
• Concorsi, ad esempio, fotografici, letterari, artistici, scientifici, naturalistici;
• Realizzazione di itinerari naturalistici, escursionistici e storico-culturali; promozione di un turismo rispettoso e sostenibile: campi lavoro e/o vacanze per bambini, ragazzi e adulti; attività di avvistamento cetacei, tartarughe, uccelli, ecc.;
• Attività e iniziative per la promozione della cultura artistica, teatrale, musicale locale, nazionale e internazionale, dell’apprendimento e del perfezionamento delle lingue straniere e degli scambi culturali internazionali;
• Attività di promozione dell’agricoltura e dell’artigianato, ad esempio nel campo tessile, dell’oreficeria, della ceramica, della lavorazione e intarsio del legno, della lavorazione di prodotti alimentari, della cucina, della pasticceria, degli antichi mestieri, dei prodotti tipici e delle eccellenze locali (pasta, ecc.);
• Attività sportive, viaggi, escursioni, passeggiate, immersioni subacquee, snorkeling, trekking, lezioni teoriche e pratiche di vela, partecipazione a competizioni dilettantistiche, ecc.;
• Realizzazione e gestione di musei, mostre, fiere, ecc.;
• Attività ricreative per soggetti svantaggiati e non, di qualunque età;
• Attività finalizzate all’integrazione di persone di qualunque età diversamente abili e/o normodotate appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati;
• Promozione dell’applicazione e rispetto delle leggi vigenti atte a tutelare la natura, le risorse e l’ambiente naturale, stimolando anche l’intervento delle istituzioni responsabili e partecipando alla sensibilizzazione e all’informazione della cittadinanza;
• Attività a tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna selvatica, animali da compagnia;
• In generale, svolgere qualsiasi altra azione utile per il conseguimento degli scopi sociali.
L’associazione potrà avvalersi oltre che dei soci delle competenze di collaboratori esterni, professionisti ed esperti. Inoltre, potrà creare centri di studio e di ricerca specializzati e utilizzare sia personale proprio che organizzazioni e strutture esterne.
L’associazione potrà acquistare o locare beni mobili e immobili necessari allo svolgimento delle proprie attività e alla realizzazione del proprio scopo.

ART. 3 – SOCI

L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutte le persone di ambo i sessi, di qualunque età (se minorenni, è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di un tutore) e di qualunque religione e razza.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 6 – SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

ART. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale annuale;
2) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 8 – RIMOZIONI DEI SOCI

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 9 – PATRIMONI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dal fondo di riserva.

ART. 10 – SOMME VERSATE

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

ART. 11 – BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il trentuno di marzo dell’anno successivo.

ART. 12 – RESIDUO BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

ART. 13 – ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto a ogni socio, con preavviso di almeno sette giorni;

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa:
1) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
3) elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
4) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
5) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 2 del presente statuto;
6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata:
1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 16 – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

ART. 17 – VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

ART. 18 – STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 19 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro consiglieri (tre più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’assemblea e restano in carica tre anni.

ART. 20 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni tre anni l’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente (eventuale), il Segretario (eventuale) compongono l’Ufficio di Presidenza.

ART. 22 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

ART. 23 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

ART. 24 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:
1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
2) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
3) redigere i bilanci;
4) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea;
5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
6) formulare il regolamento interno dell’Associazione;
7) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
8) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione.

ART. 25 – REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dall’Assemblea dei soci in numero di tre e restano in carica tre anni.

ART. 26 – MANSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell’ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 27 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

ART. 28 – DECISIONI ASSEMBLEARI

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 29 – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite.